La prevenzione e protezione incendi il D.Lgs. 81/2008 prevede un articolato regime d’informazione e formazione che coinvolge lavoratori, preposti, e dirigenti. In particolare i principi generali previsti dagli artt. 36 e 37 sono integrati dei seguenti criteri previsti dagli allegati VII e IX del D.M. 10 marzo 1998.
Informazione antincendio
Il datore di lavoro deve provvedere affinchè ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:
1) Rischi di incendio legati all’attività svolta;
2) Rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
3) Misure di prevenzione e protezione incendi adottate nel luogo di lavoro;
4) Ubicazione delle vie di uscita;
5) Procedure da adottare in caso di incendio;
6) I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
7) Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda.
L’informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all’atto dell’assunzione, e deve essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.
L’informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente.
Formazione antincendio
La formazione in materia d’incendio si articola su due percorsi differenziati:
1. Formazione indirizzata ai lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addetti all’utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, tenuto conto dei principi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.